La Tia2, a differenza della Tia1 ha natura, privatistica e come tale è soggetta a Iva. I servizi erogati e il corrispettivo pagato per essi, infatti, costituiscono due quote di un rapporto composto da una prestazione e una controprestazione che legittima il pagamento dell’Iva. Lo ribadisce la VI sezione civile della Corte di Cassazione nella
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