La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30416 (Pres. Cirillo, Rel. D’Aquino) ammette la revocazione di una sentenza della stessa Cassazione del 2014 relativamente alla quale il ricorrente aveva introdotto un motivo di censura, in relazione all’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., per avere il giudice di legittimità
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