Il punto interrogativo è d’obbligo. Infatti, malgrado i primi commenti siano concordi nel ritenere che la Corte UE abbia sancito il principio per il quale il recupero dell’IVA sul cessionario effettivo, in caso di inesistenza soggettiva del cedente, non debba poggiare sulla prova della conoscibilità della frode a monte con mezzi ordinari, qualche dubbio, dovuto
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