Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento (di cui all’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000) “si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza,
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