Normativamente è bene ricordare che secondo quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. Nel
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