Vai al commento Rilevato che - il contribuente ricorreva avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria formatosi a seguito della presentazione di istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2011 al 2015; - la CTP di Asti accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello;
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