“È ammessa la deducibilità delle quote ammortamento dei beni materiali anche in mancanza (o in caso di irregolarità) dell'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili, purché il contribuente abbia tenuto le annotazioni ’alternative’ o, comunque, abbia fornito, ai sensi dell'art 12, comma 1, lett. b), gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro dei
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