"In caso di sequestro preventivo - ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 - della totalità delle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l'impresa solo dal giorno dell'esecuzione
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