La Sezione Tributaria della Suprema Corte ribadisce le regole delle elaborazioni precedenti nel caso di operazioni inesistenti sotto il profilo soggettivo. Quindi spettano alla parte attrice in senso sostanziale sia la prova della frode sia quella della conoscibilità della stessa con la normale diligenza. Lo riafferma la Sentenza 5 giugno 2023 n. 15749 (Pres. Virgilio,
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