In tema di associazioni non riconosciute l’articolo 38 del codice civile dispone che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. L’ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1489
↧