Negli ultimi due anni si è assistito ad un progressivo consolidamento, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, del filone che vede la possibilità del recupero IVA in capo al cessionario, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, subordinato alla prova da parte della parte pubblica non solo della frode a monte, ma anche della conoscibilità della
↧