Avevamo già affrontato la questione della revisione parziale del classamento di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del relativo obbligo di congrua motivazione dei provvedimenti relativi. Il tema dunque non è attualmente di estrema rilevanza dal punto di vista giurisprudenziale. Lo diventa perché in un solo deposito
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