L'intestazione formale a terzi dei conti corenti bancari in relazione alle indagini finanziarie di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 può essere superata in caso di sostanziale imputabilità al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti. La riferibilità al contribuente può infatti desumersi da elementi sintomatici quali il
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